La riforma del lavoro sportivo, prevista dal Decreto Legislativo del 5 ottobre 2022 ed entrata in vigore il 1° luglio 2023, cambia la disciplina delle attività secondarie e strumentali delle SSD (Società Sportive Dilettantistiche) e ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche).
Queste disposizioni vanno a incidere in modo significativo sulla disciplina del rapporto di lavoro nello sport, eliminando le distinzioni precedentemente esistenti tra il settore professionistico e quello dilettantistico e introducendo anche una definizione unitaria del lavoratore sportivo.
La riforma apporta notevoli cambiamenti alle precedenti normative, delineando una nuova realtà per il mondo dello sport a carattere dilettantistico e professionistico. Dalla ridefinizione di lavoratore sportivo alla gestione contrattuale, fino alle specifiche mansioni che consentono di accedere a questo status, questo ambizioso intervento nella legislazione sportiva sta a significare un rinnovato slancio verso un’organizzazione più equa e sistematica dello sport italiano.
Il Decreto costituisce uno strumento nella promozione e nello sviluppo dello sport in Italia ed è il risultato di un lungo processo di consultazione e collaborazione con gli stakeholder del mondo dello sport, tra cui atleti, federazioni sportive, organizzazioni non profit e altri attori chiave. L'obiettivo principale di questa riforma è quello di creare un ambiente sportivo più equo, sostenibile ed inclusivo per tutti i cittadini italiani.
Una riforma che da una parte riconosce diritti e dignità al lavoro sportivo e dall’altra
consente ai datori di lavoro di vedere semplificati gli adempimenti, costruita sui tre
pilastri delle tutele, della semplificazione e della trasparenza.
Andiamo ad
analizzare chi è, per la legge, il collaboratore sportivo e a scoprire le ultime notizie,
scadenze e adempimenti.
Il decreto definisce come lavoratore sportivo tutte quelle figure che,
senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore di appartenenza,
indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, si impegnano in attività
sportiva verso un corrispettivo. Atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici,
direttori sportivi, preparatori atletici, direttori di gara e ogni altro tesserato. Tutte
queste figure sono lavoratori sportivi.
È un lavoratore sportivo, insomma, ogni
tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie
per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere
amministrativo-gestionale.
In contrasto, il volontario in ambito sportivo è colui che
non riceve compensi per le sue attività, ma solo un rimborso spese.
In base alle modalità di svolgimento del rapporto, il lavoro sportivo può assumere natura
subordinata, autonoma
(occasionale o partita iva) o di
co.co.co
con le rispettive tutele previdenziali e in materia di malattia, infortunio, gravidanza, maternità,
genitorialità, disoccupazione involontaria (Naspi), salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Ecco le principali:
Apprendistato: nell’ottica della formazione dei giovani atleti, si
possono stipulare contratti di apprendistato professionalizzante con giovani a partire dai
14 anni di età e fino ai 23 anni.
Area del professionismo: il rapporto di lavoro subordinato.
Area del dilettantismo: la prestazione si inserisce nel contratto di
lavoro autonomo nella forma di co.co.co. se il rapporto di lavoro prevede non più di 24
ore settimanali ed è coordinata sotto il profilo tecnico-sportivo secondo i regolamenti
delle federazioni.
Contratto a termine: la durata del contratto a termine per questo settore
è stabilita in 5 anni, prolungabile fino ad altri 24 mesi.
Amministrativo-gestionali: sono inquadrati come co.co.co. e si applica la
disciplina previdenziale e fiscale prevista per le collaborazioni coordinate e
continuative sportive.
Viene fissata la soglia delle 24 ore settimanali (oltre alla partecipazione a eventi sportivi) come naturale caratteristica delle Co.Co.Co. sportive. Nel caso si superi la soglia delle 24 ore la società sportiva dovrà dimostrare che il rapporto è qualificabile come collaborazione coordinata e continuativa in caso di contestazione da parte degli organi accertatori o del lavoratore stesso.
In sostanza, si da’ enfasi alle seguenti condizioni:
Il 16 dicembre scorso, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 191/2023, inerente alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023 che prevede la proroga per le comunicazioni dei rapporti di lavoro degli arbitri e dei direttori di gara nello sport e per la modifica statuti per ASD/SSD che slitta al 30 giugno 2024.
L’utilizzo di un software per la gestione della società sportiva diventa uno strumento
necessario per organizzare le diverse tipologie di corsi e funzioni della stessa società
sportiva, associandole a collaboratori, volontari ed atleti e, ancora di più, per
condividere in tempo reale le informazioni con il commercialista e risparmiare tempo.
Ad esempio, con il nostro prodotto
Bakney puoi condividere con il professionista l’accesso alla specifica sezione di gestione dei collaboratori
della società sportiva.
La gestione dei collaboratori, nelle diverse tipologie di collaboratori continuativi,
atleti e volontari, è un aspetto fondamentale per il funzionamento ottimale della tua
Società sportiva ma non bisogna affrontare queste tematiche con superficialità.
Meglio farsi supportare da un professionista meglio se specializzato nell’ambito
sportivo e usare gli strumenti gestionali giusti come
Bakney, che puoi
provare gratuitamente per 7 giorni.
Risparmia tempo e fogli con il miglior gestionale per ASD